Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


AUTOCERTIFICAZIONE

Normativa di riferimento: articolo 46 del DPR n. 445/2000.

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo , attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, fatti e qualità personali.

Tutte le Amministrazioni pubbliche (comprese le scuole, università, motorizzazione civile, soggetti privati che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici quali ad esempio Poste Italiane, Enel, Ferrovie dello Stato) devono obbligatoriamente accettare l’autocertificazione , mentre gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni), i notai e i tribunali non sono obbligati ad accettarla.

Modelli di autocertificazione

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Normativa di riferimento: articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.

Qualora siano rivolte alla Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio NON vanno autenticate, mentre se rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo.

Modelli di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:19